La piattaforma Mentore può essere utilizzata per il lancio di attività di crowd-funding; gli Enti pubblici e quelli del Terzo Settore potranno lanciare la richiesta di finanziamento per gli obiettivi che indicheranno e gli investitori potranno corrispondere alle richieste, secondo le proprie volontà e seguendo le procedure che saranno previste.
Gli esperti vi aiuteranno fornendo gli elementi per comprendere meglio il sistema e definire la procedura per il mettere in evidenza l’iniziativa.
La piattaforma avrà spazi dedicati come di seguito specificati:
Vi sono diversi modi di organizzare il crowd-funding:
Una clausola che potrà essere applicata è quella definita “Keep it all”, oppure quella alternativa “all or nothing”.
Per poter accedere l’Organizzazione richiedente dovrà definire alcuni punti esplicativi, che così si riassumono:
Gli Enti Pubblici e gli Enti del Terzo Settore, che volessero proporre a cittadini investitori un Progetto di Crowdfunding, possono consultare alcune principali norme, che regolano i programmi di crowdfunding e i Regolamenti relativi di seguito riportati:
Si ricorda che le norme contenute in un regolamento dell’Unione Europea entrano in vigore e cominciano a produrre direttamente i loro effetti giuridici senza bisogno di misure di recepimento da parte degli Stati membri nel loro ordinamento giuridico interno (a differenza delle direttive che devono prima essere recepite dagli ordinamenti nazionali). Per approfondimenti Diritto.it
Regolamento delegato (UE) 2022/2111 della Commissione del 13 luglio 2022 che integra il regolamento (UE)2020/1 503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli obblighi in materia di conflitti di interesse a carico dei fornitori di servizi di crowdfunding (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2022/2112 della Commissione del 13 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti e le modalità per la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2022/2113 della Commissione del 13 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di scambio di informazioni tra autorità competenti ai fini delle attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni riguardanti i fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2022/2114 della Commissione del 13 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il test d’ingresso di verifica delle conoscenze e la simulazione della capacità di sostenere perdite per i potenziali investitori non sofisticati in progetti di crowdfunding (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2022/2115 della Commissione del 13 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il metodo di calcolo dei tassi di default dei prestiti offerti su una piattaforma di crowdfunding (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2022/2116 della Commissione del 13 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le misure e le procedure del piano di continuità operativa dei fornitori di servizi di crowdfunding (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2022/2117 della Commissione del 13 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti, i formati standard e le procedure per il trattamento dei reclami (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2022/2118 della Commissione del 13 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla gestione individuale di portafogli di prestiti da parte di fornitori di servizi di crowdfunding, specificando gli elementi del metodo di valutazione del rischio di credito, le informazioni su ciascun portafoglio individuale da comunicare agli investitori e le politiche e le procedure richieste in relazione ai fondi a copertura dei rischi (Testo rilevante ai fini del SEE) trattamento dei reclami (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2022/2119 della Commissione del 13 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2120 della Commissione del 13 luglio 2022 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e i formati in materia di dati, nonché i modelli e le procedure per la comunicazione delle informazioni sui progetti finanziati attraverso piattaforme di crowdfunding (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2121 della Commissione del 13 uglio 2022 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l’ESMA in relazione ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2122 della Commissione del 13 luglio 2022 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti in relazione ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2123 della Commissione del 13 luglio 2022 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per le notifiche all’ESMA delle prescrizioni nazionali concernenti il marketing applicabili ai fornitori di servizi di crowdfunding da parte delle autorità competenti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Le tasse del crowdfunding in Italia (tratto dal sito omonimo e redatto da Gennaro Ottaviano, revisionato da Rosario Emme)
Prima di addentrarci nelle varie tipologie di finanziamenti con raccolta fondi e su come comportarti dal punto di vita fiscale è utile considerare gli aspetti normativi in Italia sul crowdfunding. Come riferimento potrai prendere in considerazioni le seguenti normative:
Precisiamo sin da subito, che in ambito di tassazione su questo argomento vi sono una serie di divergenze e vuoti normativi che hanno portato a un po’ di incertezza. La confusione è dovuta principalmente al fatto che in alcune delle tipologie previste non è presente un vero e proprio guadagno, mentre in altre si può parlare di rendimento.
Infine, vi sono alcune versioni di crowdfunding che prevedono degli sgravi fiscali. Vediamo singolarmente quali sono le caratteristiche delle varie tipologie e come comportati per quanto riguarda l’IVA e la tassazione sul reddito.
Tassazione Equity Crowdfunding
L’equity crowdfunding è tra le forme più utilizzate di finanziamento con raccolta fondi. Infatti, potrai investire una somma minima da utilizzare per subentrare nel capitale di un’impresa. Ciò significa che diventerai socio di un’azienda che sponsorizza un determinato progetto. Potrai ottenere un guadagno che sarà proporzionale all’investimento effettuato, e in base alla tipologia di rischio che caratterizza il progetto. Gli introiti saranno collegati:
Nel primo caso si considera l’incremento del valore della società che determinerà un aumento delle quote che possiedi. Quindi nel momento in cui decidi di vendere il tuo contratto di crowdfunding otterrai un incremento economico.
Nel secondo caso, gli utili potranno essere realizzati attraverso il completamento del progetto. Ad esempio, può esserci una vendita di un immobile, oppure viene affittato un complesso edile riqualificato. Come dovrai comportarti ai fini fiscali?
In base alla legge, l’acquisizione di quote societarie non prevede l’applicazione dell’IVA, dato che non sono previste cessioni di beni. Questo è un fattore che ha portato a un aumento del numero dei piccoli investitori che aderiscono ai progetti di crowdfunding, dato che è possibile utilizzare anche piccole somme con importi minimi che variano dai 20€ ai 50€.
Per ciò che riguarda la tassazione, i guadagni del crowdfunding, in base al TUIR, sono considerati come redditi di capitale. Ciò significa che se la società di cui sei diventato azionista ottiene degli utili e questi vengono distribuiti, allora dovrai pagare una percentuale in base al reddito percepito.
In questo caso le tasse che si applicano si riferiscono all’IRPEF o all’IRES nel caso di redditi di impresa, ma per le persone fisiche comportano una aliquota unica al 26%, pari a quella degli investimenti finanziari. Comunque ci sono delle eccezioni, dato che la tassazione sull’equity crowdfunding prevede una serie di agevolazioni fiscali.
Detrazioni fiscali Equity Crowdfunding
L’idea dell’equity crowdfunding è quella di supportare la nascita di una PMI o di una startup innovativa fornendo capitali utili per realizzare il progetto. Al fine di invogliare i piccoli e i grandi investitori in questa direzione sia in Italia, sia in Europa, sono state previste una serie di misure finalizzate allo sgravio fiscale. Dovrai distinguere tra:
Investendo come persona fisica in un progetto di equity crowdfunding potrai ottenere una detrazione lorda pari al 30% per cifre fino a un milione di euro (o detrazione fino al 50% con limitazioni).
Questa forma di agevolazione si concretizza come detrazione fiscale che potrai quindi applicare al momento della dichiarazione dei redditi. Invece, se sei una persona giuridica, la deduzione fiscale è sempre del 30%, con limite di investimento a 1,8 milioni di euro.
Tassazione Lending Crowdfunding
Finanziare un progetto ottenendo un interesse sui soldi che hai prestato è alla base dell’idea del lending crowdfunding o conosciuto anche come social lending.
In questo caso una società richiede una certa quantità di soldi e, invece di rivolgersi a una singolo istituto bancario, effettuerà una raccolta fondi con piccoli investitori che potranno partecipare in quanto registrati a una piattaforma di crowdfunding. Un sistema molto valido sia per te, sia per la società che ricerca capitali.
Infatti, suddividendo la necessità di denaro tra diversi soggetti, si avrà una soglia minima di versamento. Questo ti permette di partecipare a un progetto, che può portarti a ottenere un rendimento interessante, anche con un capitale minimo.
Inoltre, si applicano interessi differenti in base all’importo che vorrai versare e alla tempistica. Devi però considerare che rispetto all’equity crowdfunding, questa è una vera e propria forma di investimento senza garanzia sul capitale.
Per tutta la durata del progetto otterrai degli interessi che potranno essere versati dalla società mensilmente, trimestralmente o annualmente, oppure a conclusione del progetto. Infine, una volta scaduti i termini del contratto ti verrà restituita la somma investita. Vediamo come funziona l’applicazione dell’IVA e la tassazione sul lending crowdfunding per gli investitori fisici e le persone giuridiche.
Per ciò che riguarda gli interessi ottenuti dal social lending non dovrai preoccuparti dell’applicazione dell’IVA. Infatti, queste operazioni sono esenti IVA, dato che vengono svolte da una società che non funge da istituto di moneta digitale.
Nel caso della tassazione, l’utile che otterrai viene considerato come reddito di capitale, come quello che ottieni dalla vendita di strumenti finanziari se effettui il trading online. Quindi in base alla Testo unico in materia finanziaria del 1998 e le successive modifiche dal 2014 dovrai considerare un’imposta pari al 26% da inserire nell’apposito quadro RW della dichiarazione dei redditi, confermata anche per il 2023.
Se hai una partita IVA, ad esempio, come consulente finanziario, oppure hai deciso di acquisire delle quote come società di persona o di capitali, la tassazione cambia. Infatti, gli interessi verranno considerati non come forma di capitale, ma redditi d’impresa. Come tale sarai soggetto al versamento dell’IRES pari al 24%. Inoltre, se distribuisci gli utili a fine anno, allora dovrai considerare anche l’eventuale aliquota IRPEF per i singoli soci.
Tassazione Donation Crowdfunding
Il Donation crowdfunding ricalca l’idea originale di questo sistema, dato che prevede un finanziamento che viene effettuato a titolo gratuito. Ciò significa che utilizzerai i tuoi soldi al fine di sponsorizzare un progetto senza ottenere una forma di guadagno come contropartita.
Questa modalità di raccolta fondi è molto diffusa per lo sviluppo di enti non profit o del terzo settore. Dal punto di vista normativo può essere paragonato a un contratto di donazione. Come tale, non si applicherà IVA e non è prevista una tassazione.
Tassazione Crowdfunding Reward-based
Il modello Reward-based prevede una tipologia di finanziamento che ha come oggetto la realizzazione di un prodotto innovativo proposto da una start-up. Sarà creata una campagna che ha il fine di lanciare lo specifico servizio o bene già prima della sua creazione. Lo schema è sempre quello del crowdfunding, dato che si avrà:
Il vantaggio di questo sistema è quello di permettere a una società di ottenere una certa liquidità immediata, finalizzata alla creazione del prodotto che ancora non è stato immesso in commercio.
Rispetto alle altre tipologie di crowdfunding non otterrai indietro il capitale versato, ma un prodotto o la passibilità di entrare a far parte della società ottenendo quote societarie. Precisiamo questo punto, dato che influenzerà l’aspetto fiscale. Con il sistema Reward-based potrai:
Se si verifica quest’ultimo caso non dovrai preoccuparti della tassazione, dato che mancando un surplus economico, non si applicano aliquote fiscali. Invece, nel caso in cui il progetto si realizza e scegli di ricevere il bene, questa attività verrà equiparata all’acquisto di un bene futuro.
Ciò comporta che dal punto di vista fiscale si dovrà stabilire prima il valore del bene che si è ottenuto e successivamente applicare la relativa tassazione se si presenta una plusvalenza. Infine, se il contratto di Reward based crowdfunding prevede il versamento di una quota collegata al profitto dell’azienda, dovrai considerare l’applicazione di una tassazione del 26%.
Tassazione all’estero
Un aspetto da considerare riguarda il versamento dell’IVAFE per quelle attività di crowdfunding svolte da società residenti all’estero. Questo termine fa riferimento a un’imposta obbligatoria per legge che si applica se, come persona fisica, possiedi dei prodotti finanziari al di fuori dell’Italia.
In questo caso, si dovrà dichiarare l’attività di crowdfunding? Per rispondere a questa domanda devi considerare l’art. 44 della Legge di Bilancio 2018. Infatti, in base ad esso le attività svolte sulle piattaforme peer to peer lending sono considerate equiparate a quelle dei prodotti finanziari.
Quindi a fine anno, dovrai inserire l’importo investito all’interno del quadro RW della tua dichiarazione dei redditi, con il pagamento dell’IVAFE pari al 2 per mille della quota in possesso.
Come pagare le tasse sul crowdfunding
Come si effettua il pagamento dei proventi ottenuti dalle diverse forme di crowdfunding? La risposta dipende dalla tipologia di piattaforma utilizzata per la raccolta fondi. Infatti, in base all’art 43 della Legge di Bilancio 2018 dovrai distinguere tra:
Nel primo caso, le piattaforme di crowdfunding saranno obbligate ad applicare una ritenuta pari al 26% sul guadagno ottenuto dall’investimento. Ai fini di tassazione non dovrai inserire l’importo nell’IRPEF nella dichiarazione dei redditi e quindi versare il relativo F24.
Invece, per i siti peer to peer lending che non svolgono funzione di intermediazione, non si applica la ritenuta prevista dall‘art 43 della Legge di Bilancio 2018. Per tanto, dovrai inserire i proventi ottenuti all’interno dell’apposita sezione RW nella dichiarazione dei redditi a fine anno e pagare successivamente le imposte dovute.
In questa parte troverete le proposte “adottate” dal nostro Servizio.
SEZIONE IN ALLESTIMENTO
Unione Nazionale Lotta Analfabetismo APS
Corso Vittorio Emanuele II, 217
Palazzo Sora – 00186 ROMA
Email: info@progettomentore.org
Pec: unla@legalmail.it
Tel: 06-68804301
C.F: 80069590588
Copyright 2023 – Progettomentore.org | Cookie Policy / Privacy Policy